> Descrizione |
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Il Piano persegue la tutela e la valorizzazione del territorio rurale e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, e incentiva la produzione e la vendita in azienda e in mercati all’interno della città. L’agricoltura come attività economica è fondamentale anche per l’equilibrio eco-sistemico del territorio e per i servizi ecosistemici forniti. Il Piano regolamenta le trasformazioni edilizie a favore delle aziende agricole, distinguendo le diverse forme di attività nel territorio rurale di collina e di pianura.
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3146 |
Nel territorio rurale di pianura i servizi ecosistemici di approvvigionamento sono prevalenti, anche se i servizi di regolazione dei cicli naturali sono significativi; infatti l'attività agricola è presente e integrata con il sistema ecologico e ambientale e viene incentivata attraverso la promozione dell'impresa agricola, ai sensi del Dlgs 228/01 >>, che persegue la gestione attiva del territorio e delle attività connesse (multifunzionalità): offerta di servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero, agricoltura sociale, ristorazione e accoglienza, manutenzione del territorio, fattorie didattiche, vendita diretta dei prodotti agricoli freschi e trasformati. Tali attività, se stagionali e occasionali, possono essere proposte da soggetti diversi dall’impresa agricola. Il Piano regolamenta il riuso degli edifici esistenti e l'edificazione di nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.
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3147 |
Nel territorio rurale di collina sono prevalenti i servizi ecosistemici di regolazione dei cicli naturali, in alcuni casi associati a quelli sociali, fruitivi e ricreativi, mentre quelli di approvvigionamento hanno un’importanza inferiore. Gli obiettivi prioritari sono quindi la conservazione e l'incremento della biodiversità; attività agricole, turistiche e ricreative, anche temporanee, devono consentire il mantenimento degli ecosistemi e la valorizzazione delle particolarità naturalistiche e paesaggistiche.
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3148 |
Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono disciplinati dal Piano Territoriale Metropolitano e in particolare dagli articoli relativi alla Parte II Sfida 1 - Tutelare il suolo, dove si trovano finalità, obiettivi specifici, disciplina urbanistica e disciplina edilizia che, secondo il principio di competenza individuato dalla Lr 24/2017, il PUG di Bologna provvede ad assumere. Per le finalità e gli obiettivi generali, articolati in relazione ai diversi “ecosistemi” che il PTM riconosce come parti del territorio rurale - e che il Piano recepisce nella Tavola dei vincoli, si rimanda agli articoli 15, 16, 19, 23, 24, 25 e 26 di Regole/Le norme del PTM.
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3149 |
> Campo di applicazione |
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L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:
- territorio rurale della collina >>;
- territorio rurale della pianura >>.
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3150 |
> Indirizzi per le politiche urbane |
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Il Comune incentiva la produzione locale e la costruzione di filiere corte (produzione-vendita-consumo) favorendo la vendita dei prodotti presso le aziende e facilitando l’utilizzazione dei mercati pubblici cittadini (o l’occupazione di spazio pubblico) per la vendita di prodotti di aziende del territorio comunale e metropolitano.
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3151 |
> Prescrizioni per gli interventi edilizi |
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Il territorio rurale presente nel Comune di Bologna si articola in territorio rurale della pianura e della collina; il PTM articola ulteriormente il medesimo territorio attraverso il riconoscimento di
“ecosistemi agricoli” ed “ecosistemi naturali” (questi ultimi riportati nella Tavola dei vincoli e relative Schede di vincolo).
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3152 |
Nel territorio rurale si applicano le prescrizioni di cui ai commi 11 - 15 (se non meglio specificato nella disciplina del PUG) e 16 dell’art. 15 - Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale delle Regole/Le norme del PTM.
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3153 |
Le seguenti disposizioni sono relative agli interventi di recupero degli edifici esistenti funzionali all’attività agricola. Qualora l’intervento interessi edifici ricompresi in “ecosistemi naturali” (ecosistema delle acque correnti, ecosistema delle acque ferme, ecosistema forestale, ecosistema arbustivo ed ecosistema calanchivo) la disciplina è integrata con le disposizioni maggiormente restrittive, relative ai singoli “ecosistemi naturali” riconosciuti dal PTM, e richiamati nella Tavola dei vincoli e nelle relative Schede di vincolo.
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3154 |
In tutto il territorio rurale, per gli edifici che non presentano un particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, riguardo ai mutamenti d’uso e gli interventi ammessi, valgono le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dell’art. 16 - Ecosistemi agricoli delle Regole/Le norme del PTM. Per gli edifici d’interesse (storico-architettonico o culturale e testimoniale) individuati nell’Azione 2.4c >> relativamente agli usi valgono le disposizioni di cui al precedente paragrafo.
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3155 |
Nel territorio rurale della collina valgono le disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 17 - Ecosistema agricolo della montagna/collina delle Norme del PTM.
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3156 |
Nel territorio rurale della pianura valgono le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 18 - Ecosistema agricolo della pianura delle Norme del PTM.
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3157 |
Per le verifiche di sostenibilità necessarie, previste dalle norme del PTM e dal PUG, si procede
secondo quanto più oltre specificato.
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3158 |
Le suddette disposizioni sono integrate dalle seguenti, specifiche per il territorio del Comune di
Bologna.
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3159 |
Non è ammesso l’insediarsi di usi appartenenti ad altre categorie funzionali con interventi che
comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, fatta eccezione per interventi di interesse pubblico, autorizzati mediante le dovute procedure.
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3160 |
E' ammesso l’insediamento stagionale occasionale di usi appartenenti ad altre categorie funzionali se gli interventi prevedono attività di edilizia libera come definita all’art. 7 della Lr 15/2013 e ss.mm.ii. e non comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. L’autorizzazione amministrativa che consente la realizzazione delle attività deve considerare quanto successivamente enunciato per eventuali allacci impiantistici, oltre alla acquisizione di eventuali atti autorizzativi previsti da vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale. L’insediamento della funzione, seppure temporanea, deve soddisfare i requisiti previsti all'azione 1.1a per il recupero edilizio nel rurale (cfr. 1027) e prevedere allacci impiantistici, fatte salve le verifiche di compatibilità ambientale, solo se la rete pubblica è presente in adiacenza al lotto e il nuovo tratto di allaccio è limitato allo stretto necessario per l'ingresso nell'area di intervento. L'insediamento della funzione deve inoltre garantire il soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari previsti per l’attività e dimostrare la sostenibilità dell’impatto sul traffico e la disponibilità di spazi da utilizzare come parcheggi per gli utenti, verificandone la compatibilità con i servizi ecosistemici riconosciuti, garantendo il mantenimento della permeabilità e la possibilità di ripristino completa terminato l'uso stagionale.
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3161 |
In relazione a quanto previsto dall’Azione 1.2a >>, nel territorio rurale della collina non sono comunque ammessi incrementi volumetrici degli edifici esistenti ad esclusione delle opere pubbliche e/o di interesse pubblico.
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3162 |
Gli Interventi di qualificazione edilizia di tutti gli edifici possono essere previsti e realizzati alle
seguenti condizioni:
- la sagoma e il sedime degli edifici non deve essere mai modificata, ad eccezione dei seguenti interventi (che nelle aree tutelate ex D.Lgs. 42/2004 si configurano come interventi di nuova costruzione):
- interventi di accorpamento di piccole volumetrie su edifici esistenti, purchè l'ampliamento dell'edificio non ecceda il 20% del volume dell'edificio preesistente e comporti la riduzione della superficie impermeabile;
- interventi che comportino modifica del sedime e della sagoma planivolumetrica solo al fine di migliorare la protezione ambientale del patrimonio edilizio esistente in relazione all’interferenza con infrastrutture esistenti, dimostrata dalla presenza di fasce di rispetto ad infrastrutture, oppure alla presenza di “aree in dissesto” e “aree di possibile evoluzione del dissesto”, indicate nella Tavola dei vincoli. Il sedime del nuovo edificio deve essere esterno al perimetro delle fasce o delle aree sopra indicate nel punto più vicino all'edificio preesistente, salvo motivazioni di carattere paesaggistico avallate dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ove previsto. L’intervento deve ridurre la superficie impermeabile;
- il progetto di ricostruzione di edifici privi di valore storico-architettonico o culturale e testimoniale dovrà curare attentamente l’inserimento del nuovo manufatto nel paesaggio, con l’obiettivo di migliorare il preesistente assetto. A questo fine devono essere considerati il contesto (sia per quanto riguarda la localizzazione dell’edificio che per quanto riguarda la composizione degli elementi), l’edificio (sia per la composizione volumetrica, che per l’assetto delle facciate e delle coperture e per i materiali e i colori utilizzati), gli spazi aperti (organizzazione dell’area cortiliva e scelta della vegetazione). L’intervento deve ridurre la superficie impermeabile;
- per la vendita diretta dei prodotti agricoli da parte delle aziende che li producono, è consentita la realizzazione di manufatti temporanei, costituiti da materiali ecosostenibili dal punto di vista realizzativo e del successivo smaltimento (es. terra, legno), privi di fondazioni e impianti. Tali manufatti rientrano fra le opere di cui all’articolo 7 comma 1 lettera f della Lr 15/2013;
- le aziende agricole devono essere in possesso dei requisiti di competitività e sostenibilità di cui al vigente Piano regionale di sviluppo rurale. Hanno titolo a richiedere interventi di nuova costruzione, esclusivamente gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ed i Coltivatori diretti ai sensi della normativa settoriale in possesso di una SAU >> minima, sia di proprietà che in affitto e collocata nel territorio comunale, pari a 5 ha per coltivazioni seminative o 3 ha per coltivazioni ortofrutticole;
- per quanto riguarda le esigenze delle aziende agricole che esercitano attività conto terzi, come attività connessa, è ammessa la possibilità di realizzare manufatti di ricovero degli attrezzi di 300 mq;
- per l’applicazione delle presenti norme, relative alla costruzione di nuovi edifici, si fa riferimento allo stato di fatto, così come risulta dalla situazione catastale aggiornata dell'azienda agricola con riferimento al rapporto tra edifici e superficie agricola di pertinenza. Nel caso di frazionamento di azienda agricola i mappali, le cui possibilità edificatorie sono state totalmente utilizzate, diventano inedificabili e tale vincolo sussiste anche in caso di frazionamento successivo. È preclusa per 10 anni dalla fine lavori la nuova costruzione per le unità fondiarie agricole libere da edificazioni ottenute a seguito di frazionamenti e/o modifiche di appoderamento eseguite tramite disaggregazioni particellari il cui esito ha portato ad un uso non agricolo dell'edificio frazionato;
- i nuovi fabbricati sono realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi impianti;
- i parametri sopra menzionati non sono derogabili, e gli edifici potranno essere demoliti e ricostruiti a parità di volume totale (VT), per ragioni di razionalizzazione della produzione agricola oppure di mitigazione/minimizzazione dell'impatto paesistico.
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3163 |
Le volumetrie realizzate ex novo, e gli edifici che hanno beneficiato dell’incremento volumetrico, non potranno essere riconvertite ad usi non agricoli. Tale vincolo dovrà essere esplicitamente precisato in un atto unilaterale d'obbligo tra l'imprenditore agricolo e l'Amministrazione comunale e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.
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3164 |
L'attuazione di interventi di recupero di edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola
comporta, per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli alla data di approvazione del Piano, limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento.
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Nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella residenziale, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è comunque preclusa per dieci anni dalla data della trascrizione a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, all'atto della variazione catastale degli edifici non più funzionali all'agricoltura. Trova altresì applicazione la comunicazione al Comune prevista dall'articolo 7, comma 3, della Lr n. 15 del 2013. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla presentazione assieme al titolo edilizio di un PRA e alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola. |
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